L’ Artista Résonnance

 

PREMESSA

 

Il presente codice di condotta è un Regolamento che impegna gli Artisti Résonnance, in quanto professionisti della formazione, negli ambiti descritti nel profilo dell’Artista Résonnance.

Tale codice stabilisce i doveri professionali dell’Artista Résonnance, nei confronti della professione che svolge e nei confronti degli utenti.

Tutti i membri del Registro degli Artisti Résonnance, redatto ed aggiornato da Résonnance, sono tenuti ad uniformarsi a quanto disposto nel presente Codice Deontologico.

L’ammissione al Registro si basa, sulle attività che effettivamente l’Artista svolge in ambito musicale e della formazione. Si predilige valutare e validare le prestazioni professionali, in linea con quanto disposto a livello comunitario, tramite ECVET (European Credit system for Vocational Education and Training, C155, 2009, quadro tecnico per il trasferimento, il riconoscimento e, quando necessario, l'accumulo dei risultati dell'apprendimento, indispensabile per ottenere e mantenere una qualifica.

 

Il presente Codice Deontologico descrive il profilo dell’Artista Résonnance, esplicitando i requisiti, ed i livelli necessari di all’iscrizione ed nonché il programma di formazione continua previsto per accedere al Registro Artisti Résonnance e rimanervi iscritti.

 

CAPO I

L’ARTISTA RÉSONNANCE

Articolo 1 –Il compito professionale dell’Artista Résonnance è quello di promuovere le capacità che consentono al musicista di porsi in modo artisticamente e umanamente efficace in ogni situazione, sia essa tradizionalmente concertistica o di interazione con situazioni di disagio (ammalati, persone con disabilità, anziani ospiti in strutture di degenza, persone private della libertà personale ecc.). Tale compito si realizza sia attraverso i tradizionali canali artistico-performativi (recitals) sia portando la musica colta là dove essa normalmente non arriva (cfr. supra).

Articolo 2 – Per la definizione del profilo professionale dell’Artista Résonnance, si tengono in considerazione le seguenti attività :

1. Conoscere la Pedagogia Résonnance e la Fenomenologia del Suono e del Gesto

2. Essere in grado di tenere un recital in contesti tradizionali

3. Essere in grado di portare la musica in contesti di disagio e/o di difficoltà personale

4. Avere la capacità di organizzare una sede Résonnance, con riferimento alle questioni gestionali e comunicative.

5. Avere capacità empatiche in modo da entrare in relazione, mediante la musica, con chi soffre.

 

Articolo 3 –I rapporti fra gli Artisti Résonnance devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco e della lealtà.

L’artista Résonnance appoggia e sostiene i colleghi che, nell'ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline, l’Artista Résonnance esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze, impegnandosi a tutelare prioritariamente sempre e solo gli interessi degli utenti dei destinatari della sua azione artistica e solidale.

 L’Artista Résonnance rifiuta la propria collaborazione a iniziative lesive di tali principi.

Nell'esercizio della propria attività professionale, è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

 

CAPO II

 

DOVERI NEI CONFRONTI DEGLI UTENTI

Articolo 4 - Nell'esercizio della professione, L’Artista Résonnance rispetta opinioni e credenze; non opera discriminazioni e la sua attività deve essere tale da garantire sempre la salvaguardia della dignità umana. È tenuto a garantire il diritto alla riservatezza delle informazioni di cui entri in possesso per l’esercizio della sua attività o che gli vengano confidate dai destinatari della sua azione artistica e solidale.

 

CAPO III

 

IL REGISTRO ARTISTI RÉSONNANCE

Articolo 5 - Per formalizzare la richiesta di iscrizione al Registro è necessario compilare, in tutte le sue parti, l’apposita domanda disponibile sul sito www.resonannce.it

Articolo 6 – Requisiti

 

  1. Possesso del diploma di strumento di I o II livello rilasciato da un conservatorio italiano o di equipollente titolo estero, oppure discrezione della commissione (in assenza di possesso dei titoli sopraesposti) possesso di un adeguato livello tecnico-artistico.

  2. Aver frequentato con profitto il corso di formazione Artista Résonnance e di aver superato la prova d’esame finale, che consiste in

    1. esecuzione di un programma concertistico (concordato con i docenti ) della durata complessiva di 45 minuti in una struttura di accoglienza e/o di cura

    2. esecuzione di un programma concertistico della durata complessiva di 60 minuti in sala da concerto

    3. analisi fenomenologica ed esecuzione di un brano a scelta del candidato

    4. descrizione delle competenze necessarie per aprire e mantenere una Filiale Résonnance

  3. Svolgere regolarmente azioni di aggiornamento nella logica della Formazione Continua, come previsto dalla Formazione Résonnance.

 

Articolo 7 - Il Registro degli Artisti Résonnance è gestito ed amministrato in maniera tale che sia aperto alla partecipazione di tutti gli Artisti che rispettino i requisiti indicati all’art. 5, che nesia garantita la democraticità e sia bandita ogni forma di discriminazione o disparità di trattamento tra tutti gli iscritti ed infine che i gestori siano tutti associati ed eletti a cariche sociali.

 

Articolo 8 – Per la gestione di ogni controversia che dovesse eventualmente insorgere tra iscritti o tra questi ed uno qualsiasi degli organi associativi, è attivo un Collegio di Probiviri, regolato da un apposito regolamento emanato ad hoc da Résonnance Italia.

 

CAPO IV

 

L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

 

Articolo 8 - Nell’esercizio della professione, l’Artista Résonnance, deve mantenere in costante esercizio le competenze per le quali ha acquisito una adeguata competenza specialistica.

È tenuto a mantenere un alto livello di preparazione professionale e ad essere continuamente aggiornato sugli sviluppi delle tematiche relative alle materie su cui si è formato.

A tal fine, può partecipare alle attività di formazione professionale continua organizzata da Résonnance.

 

Articolo 10 - L’obbligo di formazione decorre dalla data di iscrizione al Registro; tale iscrizione va rinnovata ogni anno.

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’articolo precedente, ogni iscritto deve conseguire un totale di almeno n. 15 CF (un CF equivale a 25 ore), liberamente scelti tra eventi artistici e attività formative. La verifica dei requisiti citati è svolta dal Comitato scientifico, annualmente.

 

Articolo 11- Integra l’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua la partecipazione a manifestazioni che l’Associazione promuova o riconosca come inerenti alle proprie tematiche ed utili per l’aggiornamento di informazioni e notizie, quali:

  • masterclasses,

  • concerti,

  • seminari,

  • convegni,

  • giornate di studio.

 

Entro il 15 dicembre di ogni anno, l’iscritto al Registro dovrà inviare una mail con l’elenco delle attività svolte (e delle eventuali certificazioni acquisite) al Comitato Scientifico all’indirizzo formazione@resonnance.it, con oggetto “Nome Cognome, riconoscimento CF”, utilizzando l’apposito modulo di autocertificazione predisposto da Résonnance e reperibile sul sito dell’associazione.

Qualora si valutino non sufficienti le attività indicate in elenco, il Comitato scientifico comunicherà all’interessato il numero dei Crediti riconosciuti e di quelli mancanti per arrivare alla cifra prevista per il rinnovo dell’iscrizione.

 

CAPO V

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Articolo 12 - L’Artista Résonnance che si renda responsabile di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione o comunque di azioni non conformi all'esercizio della professione ovvero di azioni contrarie ai doveri associativi o agli interessi dell'Associazione ovvero di fatti deontologicamente non corretti è sottoposto a procedimento disciplinare.

 

La competenza a procedere disciplinarmente appartiene al Consiglio direttivo. Il procedimento disciplinare è iniziato ad istanza del Consiglio direttivo stesso o di chiunque altro interessato che proponga una specifica informativa a riguardo.

 

Articolo 13 - I provvedimenti disciplinari sono:

a) censura: dichiarazione formale dell’infrazione commessa. Possono comportare un avvertimento o una censura comportamenti deontologicamente scorretti, la cui rilevanza sia di entità tale da non importare le sanzioni della sospensione o della radiazione.

b) sospensione per un periodo non inferiore al mese e non superiore all'anno. Opera automaticamente in caso di sospensione o divieto di esercizio di attività professionale disposti dalla legge;

c) interdizione temporanea dai pubblici uffici, provvedimento di rinvio a giudizio o atto equivalente per un reato connesso con l'esercizio della professione ovvero commesso in occasione dell'esercizio della professione.

Possono comportare la sospensione comportamenti gravemente contrari agli interessi degli iscritti e/o gravemente scorretti deontologicamente.

d) radiazione, in caso di:

- dichiarazione di interdizione perpetua dai pubblici uffici;

- condanna per un reato connesso con l'esercizio della professione ovvero commesso in occasione dell'esercizio della professione; alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze conseguenti alla richiesta di patteggiamento della pena.

 

Articolo 14- Procedimento

Il Consiglio direttivo non può comminare alcuna sanzione disciplinare, anche in ipotesi di sanzione di diritto, senza che l'interessato sia stato preavvertito, con l'assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni, per esporre le proprie ragioni e formulare le proprie difese, anche tramite proprio legale di fiducia specificamente nominato tramite atto scritto.

 

Articolo 15 - Prescrizione

L'azione disciplinare è imprescrittibile per i fatti che comportano la radiazione, mentre negli altri casi è soggetta ai seguenti termini di prescrizione:

a) 4 mesi per i fatti che comportano l'avvertimento;

b) 8 mesi per i fatti che comportano la censura;

c) due anni per i fatti che comportano la sospensione.

I termini decorrono dal momento in cui i fatti suscettibili di azione disciplinare sono portati a conoscenza del Consiglio direttivo.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 16 - Per completare regolarmente l’iscrizione al Registro ARTISTI RÉSONNANCE, è necessario sottoscrivere ed inviare il presente documento, unitamente alla domanda di iscrizione, a:

 

RÉSONNANCE ITALIA - LARGO CRISTINA DI SVEZIA, 17 - Roma RM, indicando Luogo, data e sottoscrivendo il documento con l’autorizzazione al trattamento dei dati, in ottemperanza del D.Lgs. 196/2003.

 

 

RESONNANCE ITALIA

LARGO CRISTINA DI SVEZIA, 17 00165 - ROMA

P. I. 97474400583

email:  infoitalia@resonnance.org

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